ROMA - Pubblicato inGazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2012 il decreto del ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare del 4 ottobre 2011 recante Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nellambito del controllo sul mercato di cui allart. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi allemissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare allaperto.
Il decreto stabilisce i criteri per lespletamento della verifica che le aziende responsabili dellimmissione in commercio delle macchine abbiano ottemperato alle prescrizioni del d. lgs. n. 262/2002. Nel decreto si stabilisce pertanto chi dovrà effettuare i controlli e quali saranno le procedure cui dovrà attenersi.
Il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare affida il controllo sul mercato allISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e designa il responsabile del controllo sul mercato, figura che, entro il 31 marzo di ogni anno avrà il compito di predisporre un report su base annuale con i risultati dellattività svolta e definirà gli obiettivi strategici per lannualità successiva.
Le procedure di verifica descritte nellart.3 attengono primariamente lanalisi della documentazione di ogni macchinario e, in caso di incongruenze o mancanze, leventuale esecuzione di test.
In merito, nellallegato I sono dettagliatamente descritti i criteri di valutazione dei livelli di potenza sonora misurati per un lotto di macchine e quindi come controllare se il livello di potenza sonora garantito dallazienda responsabile dellimmissione in commercio sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati in prova e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, come verificare se sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora fissato dal decreto.
Per quanto riguarda le disposizioni generali per lattività ispettiva ecco quanto esplicitamente disposto nellallegato II:
I. La verifica ispettiva è improntata a principi di trasparenza e collaborazione.
II. La verifica ispettiva ha inizio con una riunione tra gli ispettori ed i rappresentanti indicati dalla direzione aziendale allo scopo di presentare gli obiettivi del sopralluogo e le modalita con cui esso viene condotto.
III. Durante lispezione è assicurato lo scambio di informazioni tra gli ispettori ed i rappresentanti dellazienda.
IV. Nel caso in cui gli ispettori ritengano opportune alcune prove di misura, è auspicabile che queste si svolgano sul posto, preferibilmente con la strumentazione e gli operatori dellazienda.
V. La verifica ispettiva viene conclusa da una riunione in cui gli ispettori illustrano ai rappresentanti dellazienda i risultati del sopralluogo.
VI. Gli ispettori redigono, infine, il rapporto ispettivo in cui riportano anche le osservazioni dei rappresentanti dellazienda relativamente alla condotta ed ai risultati della verifica, e ne rilasciano copia ai rappresentanti dellazienda.
VII. ISPRA rende disponibili i dati del controllo sul mercato in una pagina allinterno del proprio sito web al fine di diffondere linformazione in materia ambientale.